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F.A.Q. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

  • Che cos’è la TARSU?
    • La TARSU è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  • Quando è dovuta la tassa sui rifiuti?
    • La tassa è dovuta quando si occupano o si detengono dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
  • Chi deve pagare la tassa sui rifiuti?
    • La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare  o tra coloro che ne fanno uso in comune.
  • Qual è l’obbligo del soggetto passivo?
    • I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione o detenzione entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione stessa. La denuncia dei cespiti tassabili ha effetto anche per le annualità successive qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. in caso contrario, l’utente è obbligato a denunciare le variazioni che comportino un maggior ammontare della tassa dovuta entro il 20 gennaio successivo al verificarsi della variazione medesima.
  • Cosa si deve pagare?
    • Per le utenze abitative la tassa è dovuta per tutta la superficie calpestabile coperta con relative pertinenze (box, cantine, soffitte, garage, ripostigli, ecc.).
    • Per le utenze non abitative, nel calcolo della tassa rientrano tutte le superfici coperte e le aree scoperte operative sulle quali viene svolta l’attività.
  • Quali sono le superfici escluse dalla tassazione?
    • Per le utenze abitative non si tiene conto delle superfici scoperte, quali balconi, terrazzi, giardini, ecc.
    • Per le utenze non abitative nel calcolo non si tiene conto delle aree o parti di esse ove, per specifiche caratteristiche o per destinazione d’uso, si producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi.
  • Le abitazioni tenute a disposizione, che non sono utilizzate come abitazione principale, sono soggette alla tassa?
    • Le abitazioni tenute a disposizione, che non sono utilizzate come abitazione principale, sono assoggettate alla TARSU. Sono escluse solo le unità immobiliari prive di utenze (acqua, luce, gas).
    • Per le stesse è prevista una riduzione a condizione che la destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di va­riazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazio­ne principale e dichiarando di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
  • Se l’immobile è in ristrutturazione la tassa va pagata ugualmente?
    • Se l’immobile è in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, va presentata la domanda di sospensione nel momento in cui iniziano i lavori.
  • Sono previste delle riduzioni?
    • Si, il Regolamento Comunale prevede una serie di riduzioni che sono concesse su domanda degli interessati. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro ed hanno effetto, nel caso di denuncia integrativa o di variazione, dall’anno successivo.
  • Sono previste delle agevolazioni?
    • E’ prevista l’esenzione totale per coloro che versano in condizioni di disagio socio – economico; mentre per le associazioni o gli enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio – culturale è prevista la riduzione del 75%.
  • Per chi abita distante dai cassonetti sono previste delle agevolazioni?
    • Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
  • Per quale motivo la tassa sui rifiuti non viene applicata automaticamente dopo aver presentato la domanda per avere la residenza anagrafica, ma occorre presentare apposita denuncia?
    • La tassa non può essere applicata automaticamente sulla base dell’espletamento delle pratiche anagrafiche. Questo non accade per principio, data la particolarità del diritto tributario e delle esigenze di tutela che lo caratterizzano: l’autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art. 70 del D.Lgs. 507/93) e la violazione dell’obbligo di denuncia viene sanzionata. L’insufficienza dell’espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione più tecnica nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni di residenza ma anche per gli appartamenti in locazione, alle seconde case, ai garage, o ai locali ad uso commerciale e industriale.
  • Cosa bisogna fare nel caso di trasferimento in altro immobile?
    • Bisogna presentare la dichiarazione di cessazione dell’immobile che si lascia e la dichiarazione di nuova iscrizione per l’immobile di nuova occupazione.
  • Quali sono le modalità di pagamento?
    • Ai contribuenti viene inviato l’avviso di pagamento suddiviso in quattro rate, o unica soluzione, con i relativi bollettini a scadenza bimestrale.
  • Se per un’annualità erroneamente è stato pagato un importo superiore al dovuto, si può compensare la somma versata in più con la tassa da pagare per l’annualità successiva?
    • No, non è possibile compensare l’importo versato in eccedenza con il dovuto per l’anno successivo. La maggiore tassa indebitamente versata può essere recuperata, nei casi in cui lo prevede la normativa, solo mediante domanda di rimborso da presentare al comune corredata da tutti i documenti utili a dimostrare il diritto allo stesso.
  • E’ stato notificato avviso di accertamento. Cosa bisogna fare?
    • Se l’avviso è corretto entro 60 gg dalla data di notifica è possibile apporre la firma nello spazio dedicato all’adesione formale in modo da abbattere le sanzioni del 75%.
    • Nel caso in cui si ritenga che l’avviso è errato, entro 60 gg dalla data di notifica si può presentare, presso l’ufficio di competenza, l’istanza di autotutela per il riesame  dell’atto o presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

 

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